Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio  contiene una serie di misure per il sostegno dell’economia ed il rilancio dell’Italia dopo il lockdown. Per quanto riguarda le abitazioni il decreto modifica gli incentivi per l’efficientamento energetico, per il sisma-bonus e per il bonus facciate. Introduce, inoltre, la detrazione per gli impianti fotovoltaici e per le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e la possibilità di cedere la detrazione a terzi.


Il Decreto Rilancio aumenta la detrazione al 110% per alcuni  interventi di efficientamento energetico e per quelli che usufruiscono del sisma-bonus. Altri interventi, come ad esempio l’installazione di impianti fotovoltaici, ma anche il solare termico, possono usufruire della detrazione solo se realizzati insieme ad un intervento di isolamento termico o alla sostituzione dei generatori.
La possibilità di cedere la detrazione è permessa per tutti questi interventi ed è estesa anche ad altri come, ad esempio, il bonus facciate.
Per ora il Decreto Rilancio è in attesa di essere convertito in legge. Di conseguenza, per valutare tutte le potenzialità, è preferibile aspettare la conclusione dell’iter parlamentare e la pubblicazione dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che definiranno le modalità di attuazione.

Cosa prevede il Decreto Rilancio per l’efficientamento energetico.

Per gli interventi di isolamento termico e per la sostituzione di impianti, il Decreto Rilancio aumenta la detrazione. La realizzazione di un cappotto, l’isolamento di una copertura, la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti beneficiano, fino alla fine del 2021, di una detrazione del 110%.
Usufruiscono di questa detrazione anche gli altri interventi rientranti nell’ecobonus, ma solo se realizzati insieme all’isolamento termico dell’immobile o alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.
L’isolamento termico dell’immobile può riguardare le strutture verticali ed orizzontali e deve soddisfare questi requisiti:

  • interessare più del 25% della superficie disperdente dell’immobile
  • deve rispettare i requisiti già previsti dall’ecobonus
  • deve usare materiali che rispondono a certi criteri riguardanti la sostenibilità, ma non necessariamente materiali di origine naturale.

La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale può avvenire in due modi:

  • negli edifici plurifamiliari si possono sostituire gli impianti di climatizzazione esistenti con un impianto, anche di raffrescamento e per la produzione di acqua calda sanitaria,  centralizzato. In questo caso il nuovo impianto può essere un sistema a condensazione (esempio una caldaia) o un impianto a pompa di calore, nelle sue varianti o anche un sistema ibrido o un impianto di micro-cogenerazione.
  • negli edifici unifamiliari (ad esempio una villetta) si può sostituire l’impianto di climatizzazione esistente con un impianto, anche in questo caso, di raffrescamento e per la produzione di acqua calda sanitaria. Il nuovo impianto può essere una pompa di calore, un sistema ibrido, un impianto di micro-generazione. Non può essere sostituito con impianti a condensazione. Quindi, ad esempio, non si può usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio per sostituire la vecchia caldaia di casa con una nuova caldaia a condensazione.

La sostituzione dell’impianto deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per accedere all’ecobonus.

Oltre ai requisiti specifici elencati, il Decreto Rilancio richiede che l’isolamento termico e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, debbano assicurare, da soli o insieme ad altri interventi di efficientamento energetico, anche il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure permettano di arrivare alla classe energetica più alta.

Altri interventi di efficientamento energetico che possono usufruire della detrazione del 110%.

Se realizzati insieme a quelli descritti sopra, anche gli altri interventi previsti dall’ecobonus e l’installazione degli impianti fotovoltaici possono fruire della detrazione del 110% e contribuire al raggiungimento dell’efficienza energetica richiesta dal Decreto Rilancio.
Per gli interventi di efficientamento energetico, il Decreto Rilancio chiede che soddisfino i requisiti già previsti dall’ecobonus, mentre per gli impianti fotovoltaici è obbligatorio cedere al GSE l’energia non auto-consumata in sito.

Chi può beneficiare della detrazione del 110%.

Il Decreto Rilancio limita la platea dei beneficiari. Infatti, possono richiedere la detrazione del 110% i condomini,  gli Istituti Autonomi Case Popolari,  le cooperative di abitazione e le persone fisiche.
Queste ultime però  possono richiedere la detrazione, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Inoltre possono beneficiare dei vantaggi previsti per gli interventi riguardati l’isolamento termico degli edifici e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione solo se i lavori sono realizzati nell’abitazione principale.

Cessione della detrazione prevista dal Decreto Rilancio

Per alcune tipologie di interveti edilizi, il Decreto Rilancio, introduce la possibilità di  cedere la detrazione alla ditta che effettua gli interventi edilizi oppure ad un istituto di credito o intermediario finanziario.
Per altri interventi questa possibilità era già prevista. Con il nuovo decreto vengono però estesi i casi che possono fruirne.
Indipendentemente dall’ammontare della detrazione di cui godono, gli interventi per i quali si può cedere la detrazione sono:
•    quelli che rientrano nelle agevolazioni per le ristrutturazioni
•    quelli per l’efficientamento energetico (ecobonus)
•    quelli che rientrano nel sisma bonus
•    quelli che rientrano nel bonus facciate
•    l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Aggiornamento: Decreto Rilancio e Superbonus

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