Da molti anni esiste un attenzione crescente verso il problema dei consumi energetici, in particolare nel settore immobiliare. I costi energetici di gestione del patrimonio edilizio nazionale costituiscono una delle principali cause di immissione di C02 e, in seguito all’aumento dei costi dell’energia, incidono sempre più pesantemente sul bilancio economico domestico.
La strategia della Comunità Europea per ridurre questi consumi ha puntato sulla introduzione dei sistemi di certificazione energetica. Dal 2002 la comunità ha emanato una diverse direttive che definiscono i contenuti e le modalità della certificazione energetica degli edifici.
In Italia solo nel giugno del 2009 è stato definitivamente introdotto un sistema nazionale di certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici con la pubblicazione delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici.
Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida Nazionali alcune regioni avevano già provveduto, da tempo ed autonomamente ad elaborare un proprio sistema di certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Di conseguenza a livello locale possono esistere alcune differenze tra le diverse regioni.
La Toscana ha affrontato il problema dell’efficienza energetica attraverso l’adozione di proprie linee guida per l’edilizia sostenibile. Si tratta di un sistema di valutazione della sostenibilità, che comprende oltre ai consumi energetici, anche altri aspetti come il consumo di acqua, l’uso ed il riuso dei materiali, il contenimento dei reflui ecc. Non aveva però mai definito un proprio sistema di valutazione dell’efficienza energetica degli edifici sulla falsa riga di altre regioni.
La Toscana, quindi ha fatto proprio il sistema di certificazione nazionale, emanando proprie leggi che precisano e specificano, sul contesto regionale il quanto definito dalla normativa nazionale.
Il sistema di calcolo e le modalità di redazione dei certificati, la procedura di certificazione rimango quelli nazionali. Di conseguenza anche il certificato ha le stesse caratteristiche ed utilità di quello previsto nella normativa nazionale. Anche per quanto riguarda la figura del certificatore si mantengono le stesse prerogative definite dalla normativa nazionale.
Le caratteristiche del sistema di certificazione nazionale, le sue finalità e l’utilità dal punto di vista del consumatore sono riassunte in questo post.
In questo articolo ci limitiamo a fornire alcune informazioni di base e didascaliche sul procedimento di certificazione, che possono essere utili nel caso si debba provvedere a dotare l’edifico di un certificato energetico.
Cosa si certifica
Rispetto alla normativa nazionale, la Regione Toscana a precisato alcuni aspetti riguardo gli immobili oggetto di certificazione. In particolare dovranno essere certificati non solo i nuovi edifici o quelli esistenti in caso di compravendita, ma si dovrà predisporre il certificato anche caso di locazione. Questo vale praticamente per tutti gli edifici, residenziali e non.
Alcune situazioni particolari e certe tipologie di edifici rimangono comunque esclusi.
Non è necessario, infatti, produrre il certificato energetico se l’edificio ha una superficie minore di 25 mq. Non si certificano i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi, i depositi e simili. La stessa cosa vale per i fabbricati industriali, artigianali o agricoli (se non utilizzati a fini residenziali), ma solo nel caso in cui gli ambienti siano climatizzati per le esigenze del processo produttivo o utilizzino, per climatizzare gli ambienti stessi, l’energia derivante del processo produttivo.
Non è inoltre necessario certificare gli edifici dichiarati non abitabili o agibili e quelli per i quali sia prevista la demolizione, così come pure i fabbricati temporanei.
Esclusi, quindi, i casi particolari dovuti alle dimensioni, al tipo di utilizzo del fabbricato e al suo stato di conservazione il certificato è richiesto, in linea di massima, in due diverse situazioni: la certificazione per la locazione o vendita e la certificazione per la costruzione di un nuovo edificio o per una sua completa ristrutturazione.
Nel caso di immobili con una superficie non maggiore di 1000 mq, per i quali si è consapevoli della loro scadente qualità energetica, già le linee guida nazionali davano la possibilità di ricorrere ad una autodichiarazione.
La Regione Toscana semplifica ulteriormente questo caso. Infatti la normativa regionale prevede che, nel caso di compravendita o locazione, se nell’atto non sono richiamati gli estremi del certificato, è automatica la classificazione nella classe energetica peggiore, ossi nella G. Ciò non comporta l’applicazione di sanzioni. Quindi considerando l’applicazione automatica in classe G e l’assenza di sanzioni, l’autodichiarazione non è più necessaria.
Come si certifica
Nel caso di edifici nuovi o di ristrutturazioni, prima dell’inizio dei lavori deve essere nominato un certificatore. Questi non dovrebbe limitarsi a redigere il certificato come mero atto formale, ma dovrebbe ispezionare il cantiere nelle fasi più significative dei lavori per accertarsi della corretta esecuzione delle opere che possono incidere sulle prestazioni energetiche dell’edificio. In questo modo potrà garantire, e quindi certificare, le prestazioni dell’edificio stesso. Senza ispezioni in cantiere, il certificato si traduce in un calcolo teorico in quanto, le reali prestazioni energetiche dell’edificio dipendono anche dalle modalità esecutive dell’edificio stesso.
Nel caso invece di certificazione per la compravendita o la locazione, ossia di edifici che non hanno subito interventi edilizi, il certificatore dovrebbe redigere i l certificato dopo aver condotto i controlli necessari per il rilievo dei dati indispensabili alla corretta esecuzione del calcolo termico.
La raccolta dei dati di input è importante per redigere correttamente un certificato. È necessario, infatti, poter ricostruire le caratteristiche termiche degli impianti e dell’involucro dell’edificio: pareti, copertura, solai, serramenti. Nel caso di un edificio esistente si tratta di informazioni non immediatamente reperibili, ma il certificatore è aiutato in questo sia da una serie di norme tecniche di riferimento sia da appositi strumenti di indagine non invasivi.
Le ispezioni di cantiere, come il rilievo termico dell’edificio sono aspetti da non sottovalutare per la redazione di un certificato che rispecchi le prestazioni energetiche dell’edifico. Di questo ne da atto, in qualche modo anche la normativa articolando il processo di certificazione in diverse fasi in cui il rilascio del certificato energetico avviene solo dopo l’esecuzione di una diagnosi e verifica dell’edifico o del progetto (in caso di nuovi edifici).
Nel caso di edifici esistenti, il processo di certificazione può essere quindi una occasione per valutare l’opportunità di intervenire sull’edificio stesso al fine di migliorare le prestazioni energetiche.
Obblighi amministrativi
In entrambe le situazioni descritte, il certificatore deve consegnare una copia autentica del certificato al committente, una copia viene invece trasmessa al Comune ed una terza va inviata alla Regione.
Nel caso di certificazione di nuovo edificio o ristrutturazione, oltre a questo è necessario che nel certificato di abitabilità o di agibilità (a seconda dei casi) sia fatta esplicita menzione al certificato stesso.
Nel caso di compravendita o locazione, invece, non è necessario allegare il certificato all’atto di compravendita o locazione, ma nell’atto stesso devono essere richiamati gli estremi del certificato.
Durata del certificato energetico
Il certificato energetico ha una validità di 10 anni a patto che vengano rispettate le norme vigenti in materia di controllo dell’efficienza energetica, come ad esempio le conseguenze di adeguamento degli impianti di climatizzazione. Il certificato deve essere aggiornato ogni volta che vi sia un intervento di ristrutturazione sia edilizio che degli impianti, in grado di modificare le prestazioni dell’edifico.