Da Dicembre 2012 sono cambiati, anche se non di molto, gli obblighi per la redazione dell’ACE. Questo articolo riporta, in sintesi, i casi in cui è obligatoria la certificazione energetica.
Trascurando le differenze che potrebbero esserci nelle Regioni che hanno elaborato propri sistemi di certificazione, in generale e soprattutto nelle Regioni che fanno riferimento alla certificazione energetica nazionale, come la Toscana, di fatto l’ACE deve essere redatto in tutti i casi di compravendita e locazione di edifici residenziali, alberghi, hotel, edifici industriali ed artigianali, case di cura, cinema, teatri, palestre ecc. dotati o meno di impianto di climatizzazione.
Rimangono esclusi box e cantine (se con un involucro termico indipendente dall’edificio principale), ruderi e immobili venduti nello stato di scheletro strutturale o al rustico.
Per esporre o pubblicare annunci immobiliari, l’attestato di certificazione energetica non è obbligatorio. È però necessario redigere un calcolo analogo a quello dell’ACE da cui ricavare la prestazione energetica da riportare sull’annuncio stesso.
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