Approvato dalle commissioni Agricoltura, Sviluppo economico e Territorio il testo della proposta di legge che detta le disposizioni in materia di “installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
Le commissioni Agricoltura, Sviluppo economico e Territorio e ambiente del Consiglio regionale hanno licenziato a maggioranza la proposta di legge che detta le disposizioni in materia di “installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”. Con la proposta di legge anche la Regione Toscana interviene per regolamentare la localizzazione degli impianti fotovoltaici sul territorio. La proposta di legge modifica la delibera che la Giunta regionale aveva proposto lo scorso dicembre e introduce alcune modifiche alle leggi regionali “disposizioni in materia di energia” e “norme per il governo del territorio”.
In sintesi i contenuti della proposta di legge.
Disciplina transitoria
Gli impianti superiori ad 1 megawatt che abbiano già superato la verifica di assoggettabilità, senza effetti ambientali negativi, non saranno interessati dalle nuove disposizioni. Gli impianti al di sotto di un megawatt, i procedimenti in corso saranno accolti purché corredati dei pareri ambientali prescritti.
Divieto di cumulo
È prevista l’introduzione del divieto di cumulo che vale per tutti i tipi di impianti e ogni impianto non potrà distare meno di 200 metri da un’altro indipendentemente dalla proprietà dell’impianto stesso.
Ruolo delle Province e aree vietate
Entro novanta giorni in accordo con i Comuni interessati le Province dovranno presentare una proposta di perimetrazione delle zone di particolare pregio paesaggistico e culturale in cui non sarà possibile installare impianti. Le aree da considerare non idonee all’installazione potranno essere le zone all’interno di coni visivi e panoramici, le zone agricole di pregio, le aree Dop e Igp . L’installazione sarà possibile, invece, nelle aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e nelle aree di pertinenza dell’edificato privo di valore storico-architettonico; le aree dei siti minerari dismessi e cave dismesse, per i quali non sia riconosciuto alcun valore storico-culturale o paesaggistico, discariche, depositi inerti e rottamazioni, fatte salve le norme in materia di bonifica.
Procedure
La proposta prevede che le richieste di installazione siano corredate da un piano di dismissione e di messa in pristino del sito.