La Regione Toscana ha approvato le norme per il funzionamento del fondo di garanzia per le energie rinnovabili e dal 26 luglio sarà possibile presentare domanda di partecipazione. Questo fondo ha l’obiettivo di incoraggiare la diffusione in Toscana di investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica da parte di una varietà di soggetti.
In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione concessa è una garanzia finanziaria per il prestito richiesto ad un istituto bancario e finalizzato a realizzare un investimento rientrante tra le priorità del fondo; per ottenere tale garanzia i soggetti interessati devono predisporre una domanda e una serie di documenti per spiegare il proprio progetto in tutte le sue accezioni e soprattutto in termini di riduzione dei consumi di energia e pregio ambientale. Per questo è richiesta una relazione tecnica specifica. Sono in fase di definizione i protocolli di accordo con gli Istituti bancari. Sappiamo che la concessione dell’aiuto sarà “a sportello”, cioè le domande saranno valutate in base alla data di arrivo.
Schematizzando l’iter di valutazione sarà diviso in due fasi: una prima fase dedicata ad un controllo di verifica della documentazione inviata perché rispetti tutti i requisiti necessari alla partecipazione; e una seconda fase dedita alla valutazione del programma di investimento. Dopodiché sarà comunicata la concessione, o meno, dell’aiuto.
Chi può partecipare
Al fondo di garanzia per energie rinnovabili possono partecipare:
• imprese che hanno sede legale in Toscana, o che hanno una sede operativa destinataria dell’investimento in Toscana;
• associazioni che svolgono attività assistenziali;
• associazioni sportive dilettantistiche;
• associazioni culturali e ricreative;
• enti locali e aziende ospedaliere;
• persone fisiche, cioè cittadini che vogliono effettuare investimenti per la propria abitazione di residenza.
Da sottolineare che metà delle risorse destinate a questo fondo è riservata alle richieste presentate da parte di persone fisiche, mentre l’altro 50% è per tutti gli altri soggetti ammessi.
Quali sono gli interventi ammessi
Il progetto d’investimento deve:
a) prevedere una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b)essere di pregio ambientale, cioè consentire una riduzione delle emissioni di gas serra.
Sono ammessi i seguenti interventi:
• coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli
impianti sotto elencati;
• impianti solari fotovoltaici di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;
• impianti eolici fino a 100 kilowatt;
• impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;
• impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;
• impianti per l’utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;
• impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con tele controllo e telegestione o lampioni fotovoltaici;
• impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;
• impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private.
Nel caso in cui gli investimenti implicano l’eliminazione di coperture di cemento amianto, sono ammissibili anche le spese di rimozione, smaltimento e di rifacimento delle coperture stesse.
Non sono ammissibili invece investimenti per progetti di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.
Per altre informazioni e consulenza per la fattibilità e la progettazione di un intervento e per supporto alla domanda di agevolazione
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